Agli studenti delle classi QUINTE
Con nota ministeriale n. 47341 del 25.11.2024, diffusa in data 27.11.2024, il MiM ha fissato al 30 dicembre 2024 la scadenza per la presentazione agli uffici di segreteria delle domande partecipazione agli Esami di Stato per l’anno scolastico 2024-25 (allegato 1), unitamente alla seguente documentazione;
- ricevuta del versamento di Euro 12,09 ( tramite c.c.p. n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali, oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016)
- autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato 2).
- diploma originale di Scuola secondaria I grado (NB: la nostra segreteria NON è in possesso di nessun diploma in originale);
- fototessera firmata sul retro (FIRMA LEGGIBILE) con indicazione della relativa classe.
Al fine di evitare assembramenti allo sportello della segreteria didattica, il personale di segreteria sarà presente in prossimità delle singole aule ad acquisire e a verificare la documentazione (negli orari che verranno via via concordati con i docenti in servizio) nelle seguenti giornate:
Lunedi 16 dicembre: 5A – 5B
Mercoledi 18 dicembre: 5C – 5D
Giovedi 19 dicembre: 5E – 5F
Venerdi 20 dicembre: 5G – 5H
Le classi 5AC e 5BC consegneranno la documentazione alla collaboratrice scolastica Flavia entro Martedi 17 dicembre.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del DPR 22 giugno 2009, n. 122, possono far domanda entro il 31 gennaio 2024 anche gli alunni della penultima classe che rientrano nelle seguenti condizioni (abbreviazione per merito):
- promozione nello scrutinio finale del quarto anno con non meno di otto decimi in ciascuna disciplina e non meno di otto decimi nel comportamento;
- regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado – senza ripetenze;
- promozione negli scrutini finali di seconda e terza con una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina e non inferiore a otto decimi nel comportamento.
Con l’occasione, si ritiene opportuno far presente che per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n. 122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Nel nostro caso il monte ore minimo è calcolato in 150 giorni di scuola. Il Collegio Docenti potrà stabilire eventuali deroghe a tale limite (DPR 22 /09 art.14), a condizione che le assenze, comunque documentate e continuative, non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato.
Si ricorda che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (art. 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122).
Il Dirigente Scolastico
Giusy Moroni