Organo di Garanzia

L’Organo di Garanzia è l’organo a cui ci si può rivolgere al fine di impugnare un provvedimento disciplinare. Sono previsti due Organi di Garanzia: uno interno alla scuola e un Organo di Garanzia Regionale. L’Organo di garanzia interno della scuola è presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da non meno di 4 membri: il Dirigente Scolastico, un docente designato dal Consiglio d’Istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante eletto dai genitori. L’Organo di Garanzia è designato alla prima seduta ordinaria del Consiglio d’Istituto. Vengono designati anche i membri supplenti. Il docente e il genitore rimangono in carica per la durata del Consiglio d’Istituto, lo studente rimane in carica un anno. L’Organo di Garanzia deve ricevere l’atto di impugnazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell’irrogazione della sanzione disciplinare. Il Dirigente Scolastico convoca l’Organo di Garanzia entro cinque giorni dal ricevimento dell’impugnazione. L’Organo di Garanzia si riunisce alla presenza di tutti i suoi membri e, in caso di assenza, impedimento, incompatibilità di un membro (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore), interviene un membro supplente. L’Organo di Garanzia comunque si esprime, di norma, salvo impedimenti documentati, in merito all’impugnazione entro dieci giorni dalla presentazione dell’atto stesso con provvedimento motivato. Il funzionamento dell’Organo di garanzia è disciplinato dal Regolamento disciplinare d’Istituto (art. 10).